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Produzione culturale

Egr. Ministro del Lavoro
On. Nunzia CatalfoEgr. Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo

On. Dario Franceschini
mbac

Roma 4 marzo 2020

Le scriventi Associazioni Datoriali Alleanza Cooperative Cultura, ANICA, APA, APE, ANEC, settore Cinema –CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA Cinema e audiovisivo, AGIS e OO.SS. FISTel CISL, UILCOM UIL, SLC CGIL, viste le pesanti ricadute sui settori audiovisivo e spettacolo dal vivo, tenuto conto che i rapporti di lavoro, caratterizzati nella maggior parte da discontinuità, multi committenza, difficilmente possono attivare le tutele definite per la generalità dei lavoratori, presentano le seguenti proposte per la gestione in emergenza create dalle disposizioni per arginare il Covid-19.

Gli effetti delle sospensioni di cui al DL 23 febbraio 2020, ai DCPM 23 febbraio 2020, 1 marzo 2020, delle Ordinanze del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020, con le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria, oltre che alle disposizioni definite dalle singole regioni, si sono prodotte con effetti diversi da altri settori produttivi.

In premessa imprese di spettacolo sono quelle classificate dall’ex Enpals nelle tabelle dell’allegato 1 alla presente comunicazione.

Le imprese dello spettacolo sono le imprese che svolgono attività nel settore audiovisivo, esercizi cinematografici, spettacolo dal vivo.

Le imprese settore audiovisivo sono quelle che svolgono attività cineaudiovisiva, di produzione di opere cineaudiovisive destinate alla fruizione in sala, o tramite piattaforme, o tramite emittenti televisive, di produzione di spot pubblicitari, videoclip, cortometraggi, documentari industriali, commerciali, di intrattenimento.
Si definisce spettacolo dal vivo qualsiasi attività svolta dal vivo, per il quale si preveda l’obbligo della contribuzione INPS ex Enpals.

In riferimento al Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 art. 13 (FIS) e 15 (Cassa integrazione in deroga) e 17 tenendo conto che queste imprese operano con propri lavoratori, o hanno dipendenti in appalto nei comuni, regioni e province di cui agli allegati 1,2,3 del DCPM 1° marzo 2020 , che tali attività sono state annullate anche nelle regioni di cui alle ordinanze del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020, e precisamente regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, e nelle Regioni che hanno disciplinato autonomamente le sospensioni, si chiede che le imprese che possono far domanda siano anche quelle che possono dimostrare la soppressione, tramite documentazione, di attività nei comuni, provincie, regioni di cui agli allegati 1, 2, 3 del DCPM 1 marzo 2020 e delle regioni interessate dalle sopracitate ordinanze del Ministero della Salute, e delle direttive delle Regioni, che sia pur non validate, abbiamo dato luogo a sospensioni di attività di spettacolo.

Si chiede inoltre l’estensione della previsione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 anche alle imprese del settore spettacolo.
In riferimento al DL 2 marzo 2020 n. 9 art. 16, viste le sopra citati osservazioni, che riguardano anche i lavoratori autonomi che hanno visto annullati i contratti sottoscritti per attività sui set audiovisivi come da definizione e di spettacoli dal vivo, come da definizione, presentando relativa documentazione, possano inviare richiesta alle regioni interessate tramite pec personale o dei Patronati autorizzati per ottenere l’indennità. Inoltre è necessario anche per gli autonomi prevedere questa tutela per chi ha visto sospesa o spostata l’attività nei comuni, regioni e province di cui agli allegati 1,2,3 del DCPM 1° marzo 2020, nelle regioni di cui alle ordinanze del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020, e precisamente regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, e nelle Regioni che hanno disciplinato autonomamente le sospensioni.

Inoltre, proprio per il settore dello spettacolo che ha la maggioranza dei rapporti di lavoro discontinui e l’Ex Enpals prevede un sistema di protezione speciale, inoltriamo le nostre ulteriori richieste.

1) Tenendo conto delle specificità sopracitate si richiede inoltre di prevedere la possibilità di versare un contributo forfettario per le attività non iniziate perché cancellate/ridotte/rinviate per tre mesi a partire dal 23 febbraio 2020.

2) In via eccezionale, per il solo 2020, si richiede la riduzione del numero di giornate utili alla maturazione del requisito dell’annualità contributiva previste dall’Inps ex Enpals nel raggruppamento A e B, rispettivamente ora di 120 e 260 giornate, riducendole rispettivamente a 60 e 180 giornate.

3) Poiché il settore è interessato in modo importante da imprese sotto i 5 dipendenti si chiede di introdurre in via straordinaria, la cassa integrazione in deroga per un periodo di tre mesi.

4) Per l’accesso al FIS, è opportuno che sia garantito anche ai lavoratori intermittenti, commisurando il compenso alle giornate svolte nell’anno precedente, non solo quindi alle giornate sospese/annullate nel periodo della crisi.

5) Per quanto riguarda l’accesso alla Naspi si chiede sia riconosciuta anche agli intermittenti per i periodi di sospensione di attività anche in costanza di rapporto di lavoro per un periodo pari a quello lavorato.

6) Chiediamo che l’accesso ad un ammortizzatore sociale (FIS) sia esteso ai lavoratori con meno di 90 giornate di anzianità con unico committente, requisito quasi impossibile per chi non è socio dipendente da cooperative o dipendente dai teatri.

7) Poiché l’ex Enpals regola la malattia diversamente dalla generalità dei lavoratori, e per l’indennità di malattia chiede un versamento minimo di almeno 100 giornate di contributi dal gennaio dell’anno precedente, e questo implica il fatto che chi non le ha maturate, se si ammala, seppur in costanza di rapporto di lavoro, non ottiene il pagamento dell’indennità di malattia, si chiede che tale requisito venga annullato per omologare il trattamento di malattia alla generalità dei lavoratori.

Inoltre segnaliamo il fenomeno legato alla paura generatasi tra i cittadini nel frequentare luoghi chiusi, che sta generando la mancata frequentazione agli eventi dello spettacolo, compresi quelli nei teatri (prosa, danza, musica, cinema) e nelle sale cinematografiche. Per queste ultime l’effetto è aggravato dalla sospensione/differimento dei film in uscita. Questi effetti, che hanno comportato perdite per il settore dell’80/90% si stanno verificando anche al di fuori dei comuni, provincie, regioni di cui agli allegati 1,2 e 3 del DCPM 1 marzo 2020. Pertanto segnaliamo la necessità di ottenere ammortizzatori per tutte le imprese (comprese quelle al di sotto dei 5 dipendenti) che fossero obbligate alla chiusura per mancanza di programmazione anche al di fuori delle zone individuate dal DCPM 1 marzo 2020.

Alleanza Cooperative Cultura, ANICA, APA, APE, ANEC,
Settore Cinema–CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA Cinema e Audiovisivo, AGIS
Le OO.SS. FISTel CISL, UILCOM UIL, SLC CGIL

20200304-All_Imprese_operanti_nel_settore_spettacolo

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