la circolare INPS n. 113  del 25/07/2013, contiene alcune novità riguardanti la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’istituto di previdenza.

Novità che consistono nella possibilità di ampliare ed integrare tutte le informazioni relative alla malattia dei certificati telematici (attuazione del DM 18/04/2012 -Modifica al decreto 26/02/2010).

In estrema sintesi, la suddetta circolare rende agibile quanto già previsto nel contenuto del Decreto Ministeriale 18 aprile 2010.

Queste le novità:

1. Servizio per la comunicazione di inizio ricovero:

Anche le  aziende sanitarie potranno trasmettere all’Inps la comunicazione dell’avvenuto ricovero e la sua data d’inizio,  previo inserimento del codice fiscale del lavoratore; la trasmissione prevede anche la ricezione della conferma dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’Inps del numero di protocollo univoco , consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici. Nelle modalità già in uso per il certificato di malattia telematico, sono messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero.

2. Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione:

L’azienda sanitaria invia telematicamente all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore o eventualmente comunica  sempre per via telematica il trasferimento dello stesso ad altra struttura sanitaria. Inoltre, mediante il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero, (recuperato dal sistema gestionale della struttura sanitaria che accoglie il malato), ed il codice fiscale del lavoratore; il medico ospedaliero, autorizzato dalla Struttura sanitaria, e nelle condizione di poter  riprendere la comunicazione di inizio ricovero e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza. L’accettazione del certificato di malattia in sede di dimissione da parte dell’Inps comporta la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato stesso (PUC). Successivamente, il sistema software gestionale della Struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio della copia cartacea del certificato al lavoratore. Tale adempimento ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso.

3. Nuovi campi sono stati implementati tra gli elementi che costituiscono il certificato telematico.

Infatti Sarà possibile segnalare l’esistenza di una patologia grave che richieda terapie salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta. Infine il lavoratore ha la possibilità di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.

Conclusioni:

• l'Inps ha già adeguato i servizi di consultazione dei certificati e attestati di malattia, rendendo disponibili le ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all’Istituto sempre sulla scorta  delle modifiche introdotte dal decreto in oggetto.

• Le Regioni hanno nove mesi di tempo per adeguare tutti i presidi sanitari alle novità introdotte dal suddetto decreto, nel frattempo i certificati di ricovero e di dimissioni, con o senza ulteriore prognosi verranno redatti in modalità cartacea.

•  È importante sottolineare che fino a quando queste novità non andranno a regime, sarà ancora ad appannaggio del lavoratore la responsabilità di dover comunicare, trasmettere o recapitare sia all’INPS che al proprio datore di lavoro il certificato di prognosi e diagnosi, cartaceo, nel rispetto della normativa vigente (termine di due giorni nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero, un anno dalle dimissioni, nel caso in cui non sia presente una ulteriore prognosi).

p. 91-2013-RS-rb all. 1 testo circolare INPS n 113 del 25-07-2013-1

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