La scrivente O.S. è venuta a conoscenza di una distorta interpretazione dell’art. 18 comma 9 del vigente CCNL TLC applicata all’interno dell’azienda Visiant Contact.
Il suddetto articolo dà la possibilità alle aziende vincolata alla volontarietà dei lavoratori di accedere ad uno strumento di flessibilità occasionale ed imprevedibile e non vincolata da un adesione scritta da parte dei lavoratori che giornalmente hanno la possibilità di accettare o meno tale strumento.
Il lavoro supplementare e/o straordinario programmato bypassa l’art. 18 e di conseguenza formalizza l’applicazione dell’art. 30 con le maggiorazioni del caso.
SLC‐CGIL diffida l’azienda dal prosieguo di tale atteggiamento antisindacale; se ciò non dovesse accadere useremo tutti gli strumenti sindacali e legali a tutela dei lavoratori.

La Segreteria Nazionale SLC‐CGIL

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