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INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Roma, 31 agosto 2020

Sen. Nunzia Catalfo
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Andrea Martella
Sottosegretario di Stato con Delega all’Informazione e all’Editoria
Prof. Pasquale Tridico
Presidente Istituto Nazionale Previdenza Sociale
p.c.
Dr.ssa Valeria Capone
Capo di Gabinetto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dr.ssa Simona Genovese
Capo Segreteria Tecnica Sottosegretario Martella
Dr. Vito La Monica

Capo Segreteria Tecnica Presidente Tridico

Con la pubblicazione della circolare INPS n. 93 del 6 agosto scorso sono state fornite – con forte ritardo rispetto alla norma primaria – le attese istruzioni applicative della disposizione in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici di giornali e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, introdotta dall’ultima legge di bilancio (art. 1, c. 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Per le imprese e i tanti lavoratori interessati, la tardiva adozione della circolare e il suo contenuto hanno finito per determinare criticità tali da vanificare la finalità stessa della norma e aggravare la condizione di crisi del settore editoriale, già duramente colpito da una crisi strutturale almeno decennale cui si è aggiunta la recente crisi pandemica.

Priva di elementi chiarimento o di coordinamento con gli istituti emergenziali introdotti dal legislatore per far fronte all’emergenza sanitaria, la disciplina applicativa è risultata di fatto sostanzialmente preclusiva dell’accesso al prepensionamento per la maggior parte dei lavoratori interessati: sia quelli transitati attraverso le casse integrazioni ordinarie con causale COVID-19 (ex DL n. 18 del 2020), sia quelli rimasti nelle casse integrazioni straordinarie previste dall’ordinamento ai fini dell’ammissione al pensionamento anticipato (ex art.25 bis del d.lgs. n.148/2015).

L’art. 4 della circolare n. 93 dispone infatti che la domanda per l’accesso al pensionamento anticipato debba essere presentata, a pena di decadenza, nei termini previsti in via ordinaria dalla disciplina vigente, cioè entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che autorizza l’ammissione alle suddette CIGS ovvero entro 60 giorni dalla data della maturazione dei requisiti per i lavoratori che perfezionano il requisito contributivo nel periodo di godimento della CIGS. Tuttavia, alla data di pubblicazione della circolare applicativa (6 agosto 2020) tali termini erano già largamente decorsi per la maggior parte delle imprese interessate, che hanno ottenuto i decreti di ammissione alle CIGS nel periodo marzo-giugno 2020.

Ciò significa che si è reso in concreto impossibile l’accesso al prepensionamento per tutti i lavoratori che, già in possesso del requisito contributivo, avevano atteso la circolare INPS per presentare domanda, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalle stesse strutture territoriali dell’Istituto (che in alcuni casi hanno addirittura rigettato le domande di pensione in carenza delle istruzioni operative).

Alla questione dell’avvenuta decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di prepensionamento, si è aggiunta un'ulteriore criticità direttamente collegata all’emergenza sanitaria.

Il decreto Cura Italia ha espressamente ammesso la possibilità, per le imprese che avessero in corso trattamenti di CIGS, di accedere alla CIGO con causale COVID-19 previsa dallo stesso decreto, con “sospensione” dei suddetti trattamenti (art. 20, D.L. n. 18 del 2020). Il tenore letterale della norma e la sua finalità sostanziale inducevano a interpretare tale “sospensione” come operante su tutti i termini decadenziali connessi ai pregressi trattamenti di CIGS, ivi incluso il citato termine dei 60 giorni per la presentazione delle domande di prepensionamento per i lavoratori poligrafici.

Ciò nondimeno la circolare n. 93, omettendo ogni riferimento a tale fattispecie, ha di fatto precluso l’accesso al pensionamento anche ai numerosi lavoratori per i quali il termine dei 60 giorni è decorso in costanza di CIGO con causale COVID-19, senza possibilità di essere rimessi nei termini neanche alla ripresa delle CIGS dopo la sospensione.

Tale interpretazione della disciplina applicabile ai prepensionamenti dei poligrafici è a maggior ragione irragionevole a fronte di una sospensione del trattamento di GIGS concessa attraverso un decreto ministeriale secondo cui "è sospesa l'efficacia del trattamento di integrazione salariale di riorganizzazione in presenza di crisi...", con formula apparentemente inequivoca.

È qui da ricordare che presupposto per l'accesso al prepensionamento è la sussistenza di un piano di riorganizzazione aziendale che preveda la collocazione del lavoratore in CIGS; presupposto che viene meno con il temporaneo passaggio alla cassa con causale COVID-19 e la contestuale sospensione del piano. In quel frangente il lavoratore, che non si trova più in CIGS per effetto di una sospensione decretata con provvedimento ministeriale, non può dimettersi. Pertanto, anche ove si fosse ritenuto operante il termine decadenziale dei 60 giorni in costanza di CIGO con causale COVID-19, il lavoratore non avrebbe potuto comunque presentare domanda di pensione.

In definitiva, per ovviare ad entrambe le criticità e rendere concretamente esigibile il diritto al pensionamento in presenza dei requisiti di legge, si richiede un chiarimento al Ministero del Lavoro in ordine alle disposizioni operative applicabili alla disciplina del prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici di giornali e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ai sensi dell’art. 1, c. 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche alla luce del combinato disposto delle disposizioni emergenziali nel frattempo adottate per far fronte alla crisi pandemica e delle connesse criticità emerse in sede amministrativa. Tale chiarimento dovrebbe in particolare consentire, secondo l’unica interpretazione ragionevolmente sostenibile delle norme vigenti, di rimettere in termini per la presentazione della domanda di pensione tutti i lavoratori che, già in possesso dei requisiti alla data di pubblicazione della disciplina applicativa da parte dell’INPS, sono stati a vario titolo impediti nell’accesso al pensionamento per le suddette criticità.

Infine, si ricorda che nell’ambito dei piani di prepensionamento sono coinvolti anche lavoratori che accederanno alla pensione con 38 anni di contributi, cioè secondo il requisito ordinario previsto a regime dall’art. 37 della legge n. 416 del 1981. Nell’ambito del suddetto chiarimento andrebbe pertanto precisato

che, per i lavoratori in possesso del requisito di 38 anni di anzianità contributiva, il termine di decadenza per l’accesso al prepensionamento decorre dalla maturazione di detto requisito e non dalla maturazione del requisito contributivo ridotto (35 anni) previsto in via straordinaria dall’ultima legge di bilancio.

Cordiali saluti.

Andrea Riffeser Monti                                                                                                                                 Giulia Guida Giovanni Luigi Pezzini Roberta Musu
Presidente FIEG                                                                                  Segr. Nazionale Segr. Nazionale Segr. Nazionale SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL
                                             

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