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Produzione culturale

“Un comma della legge di stabilità consegnerà definitivamente il settore dello spettacolo all’irregolarità, nonostante i dati della ricerca Vita d’artisti promossa da Slc Cgil, rilevino una realtà devastante per gli artisti (i musicisti lavorano in nero nel 50% dei casi, gli attori nel 35%) – così commenta Emanuela Bizi, segretaria nazionale Slc Cgil.

“Ad ora le imprese devono chiedere l’agibilità prima di ogni spettacolo, che ne accerta la regolarità contributiva. La nuova norma, invece, dispenserebbe le imprese da questo onere. Queste disposizioni sono particolarmente pericolose perché nello spettacolo i rapporti di lavoro sono a termine o autonomi e principalmente caratterizzati da una breve durata – prosegue la sindacalista. Per i lavoratori autonomi la beffa è ancor più grave, perché il comma rende obbligatoria l’agibilità solo se la durata del lavoro con partita iva sia superiore ai trenta giorni, per quanto i rapporti superiori a quel periodo siano rari.”

“Il Parlamento modifichi questa norma, che danneggia enormemente i lavoratori – chiede Bizi. Ci chiediamo perché, di fronte a dati certi che dimostrano l’esistenza di tanto lavoro nero, al mancato pagamento dei contributi, il legislatore punti a deregolamentare ulteriormente il settore, mettendo a rischio i lavoratori che già ora faticano a raggiungere i requisiti pensionistici.”

 

Estratto AC 4768

  1. L’articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente: «Art. 6. – 1. Per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all’articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’INPS. Le medesime imprese hanno l’obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all’articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di prestazione d’opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L’obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».
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