COMUNICATO
Ieri, 26 maggio 2020, si è insediato il primo Coordinamento nazionale Tecnici dello spettacolo dal vivo della SLC CGIL.
Questi professionisti sono una componente fondamentale dello spettacolo dal vivo, hanno particolari tipologie contrattuali che rendono il loro lavoro atipico.
Spesso dipendenti dalle Cooperative, sono anche partite iva o dipendenti da teatri e service.
Come tutti i lavoratori dello spettacolo stanno pagando duramente la crisi determinata dalle misure introdotte per arginare l’epidemia da Covid-19.
Per molti di loro l’attività principale si svolge durante il periodo estivo, tra concerti e festival. Altri sono legati alle produzioni teatrali. Le sospensioni imposte stanno determinato per questi professionisti una fortissima perdita di reddito ed anche la non trascurabile perdita delle giornate contributive.
Molti festival e concerti sono stati cancellati, il comparto vive di grandi incertezze.
E’ necessario in questo momento unirsi per ragionare insieme di come si può ripartire, chiedere tutele per chi comunque non potrà riprendere a lavorare e misure per il futuro.
Per il sindacato è necessario conoscere e sviluppare proposte che nascano dai bisogni dei lavoratori, tanto più in un settore che ha pochissime tutele.
La tipologia lavorativa più frequente è quella intermittente, proprio quella che non trova tutele negli ammortizzatori. Imprese e lavoratori, che pagano il Fondo di Integrazione Salariale, hanno tristemente preso atto che per loro quella tutela non esisteva.
Il coordinamento nazionale avrà il compito di approfondire i temi di questi professionisti, compreso il CCNL di riferimento.
Roma 27 maggio 2020
Spett.li
Anica
CNA
Case di Doppiaggio
Oggetto: Protocolli sicurezza anti-contagio
Le scriventi Segreterie Nazionali di SLC/Cgil Fistel/Cisl, unitamente alle proprie strutture Territoriali, Aziendali e delle Rls/Rlst, sono fortemente impegnate a sottoscrivere accordi di tenuta sociale e di prevenzione sanitaria, in sintonia con i vari DCPM emanati in materia. Il presupposto è lavorare per una attenta definizione di prassi e presidi per essere pronti alla ripartenza nella cosiddetta “Fase 2”, forse la fase più pericolosa perché
risentirà del rischio di contagio ancora esistente, in tutte le Aziende che fanno riferimento alla nostra Categoria dell'informazione, della Comunicazione e dell'intrattenimento culturale.
Tra queste, ci sono Aziende di rilevante servizio pubblico che non hanno mai smesso di operare e imprese, come quelle del doppiaggio, quasi tutte ferme pur essendo ritenute essenziali dalla elencazione dei codici ATECO e in tutta l'articolazione della filiera produttiva, che però hanno l'obbligo di farsi trovare pronte al momento della ripartenza.
Pertanto, in conformità di quanto definito nel protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, è fondamentale che in ogni contesto lavorativo venga adottato un Protocollo di sicurezza anti-contagio nel quale dovranno essere evidenti le scelte di natura organizzativo/gestionale, gli interventi e le misure di prevenzione che, valutati per ciascuna realtà lavorativa, dovranno essere posti concretamente in atto e perseguiti con rigore.
Le scelte che dovranno essere intraprese e di conseguenza la stesura del Protocollo di sicurezza anti-contagio, dovranno seguire una sequenza logica, sia per priorità d'intervento che per garantire la maggiore efficacia in termini di assoluta tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, tenuto conto delle esigenze di natura produttiva e lavorativa.
A tale riguardo in ogni realtà lavorativa (come previsto dal Protocollo del 14 marzo) dovrà essere costituito specificatamente il Comitato Tecnico per la stesura, applicazione e verifica del Protocollo di sicurezza anticontagio, che avrà il preciso compito di fare da promotore, regolatore, ma soprattutto verificatore dell'adeguatezza e dell'applicazione delle scelte, misure e interventi individuati per lo svolgimento attuale o futuro delle attività lavorative, tenendo conto di tutte le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori occupati così come di tutte quelle figure esterne all'Azienda chiamate per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il Comitato dovrà essere costituito tra Il datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente e l'RLS/RLST sindacale e procedere al decalogo degli interventi e le misure da adottare.
A fronte di quanto su esposto e in sintonia con l'avviso comune già condiviso con le Associazioni Datoriali del 19 marzo 2020, invitiamo le Aziende ad inviare al più presto le documentazioni su richiamate ( DVR/DUVRI - Protocolli di sicurezza anti-contagio con estensione all’agente patogeno esterno) all'RLST Lazio di riferimento e per conoscenza alle Scriventi OO.SS e Associazioni dei Professionisti, per mettere gli ultimi nelle condizioni, al momento della ripartenza, di essere informati di quali Aziende hanno ottemperato ai dispositivi di legge e per le quali possono riprendere la loro attività produttiva.
Per le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL
Umberto Carretti Fabio Benigni
Alle rispettive Presidenze di:
Spett.le. Anica
Spett.le. Apa
Spett.le. Ape
Spett.le. Agis
Spett.le. CNA
Spett.le. AGCI-Culturalia
Spett.le. Confcooperative Cultura Turismo e Sport
Spett.le. Culturmedia Legacoop
Oggetto: Emergenza Covid-19
Le scriventi Segreterie Nazionali di SLC/CGIL FISTel/CISL UILCOM/UIL, a fronte del " Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID - 19 negli ambienti di lavoro" tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo 2020, ritengono necessario sottoscrivere un accordo che ne recepisca le linee guida di indirizzo e ne ampli le regole adattive per rispondere al meglio alla specificità produttiva del Settore, dove la persona è spesso strumento di lavoro e il contatto fisico ne è una delle caratteristiche prevalenti.
Riteniamo necessario predisporre al più presto quanto previsto al punto 13 del protocollo che prevede la costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle specifiche regole da adottare al fine di prevenire la diffusione del Virus nelle singole realtà produttive, e che veda la partecipazione attiva dei nostri rappresentanti sindacali aziendali e, dove non presenti, dei rappresentanti territoriali, nell'ambito dell'articolazione delle nostre strutture (che nel caso sarà nostra cura indicare) affinché siano in condizione di interfacciarsi con i responsabili della sicurezza aziendale e le personalità sanitarie competenti in materia al fine di produrre le condizioni più efficaci di prevenzione.
Nel rimanere da subito a disposizione per le vie telematiche su quanto sopra richiesto, cogliamo l'occasione per inviare un sincero augurio di buona salute a tutti.
P. le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL
Emanuela Bizi Giovanni L. Pezzini Giovanni Di Cola
Umberto Carretti Fabio Benigni Roberto Corirossi
Ministro dei Beni, Att. Cult. e Turismo
On. Dario Franceschini
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Nunzia Catalfo
Mibact
D.G. spettacolo dal vivo
Dott. Onofrio Cutaia
Roma 30 marzo 2020
Oggetto: settore spettacolo dal vivo, violazione procedure licenziamento.
Il settore dello spettacolo dal vivo è un settore debole, costituito da imprese importanti, che ottengono il finanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo, dalle Istituzioni locali, da associazioni culturali, cooperative. Esiste anche una gran parte di lavoratori ed imprese che non godono di finanziamenti pubblici.
I lavoratori sono generalmente occupati con varie tipologie di lavoro dipendente regolate dai CCNL di settore, quali il contratto a termine stagionale, il lavoro intermittente. E’ presente anche lavoro autonomo, spesso non autentico.
Nel settore della prosa e della musica viene diffusamente applicata una modalità non regolata dal CCNL, che fa riferimento al DCPR 1525/1963. In sostanza l’applicazione di una modalità di lavoro stagionale di dubbia validità per il settore dello spettacolo, che consiste per il lavoratore in un contratto a termine da … a… che però viene retribuito solo per precise date individuate nel contratto di scrittura, che non sono continuative e coprono solo le prove e le singole date di spettacolo.
Con la sospensione degli spettacoli a seguito degli interventi della pubblica autorità, prima nelle così dette regioni rosse (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e poi sull’intero territorio nazionale, le imprese, su indicazione dell’AGIS, hanno applicato un articolo del CCNL per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai teatri nazionali, dai teatri di rilevante interesse culturale, dai centri di produzione e dalle compagnie teatrali professionali, che prevede una misura di tutela per i lavoratori in caso di interruzioni per forza maggiore.
L’interpretazione unilaterale di AGIS è chiaramente errata e a favore delle imprese e a sfavore dei lavoratori.
Questi lavoratori sono contrattualizzati di volta in volta, sono pertanto deboli e ricattabili.
In seguito a questa modalità la maggior parte delle imprese, comprese quelle finanziante dal Fondo Unico per lo Spettacolo, hanno comunicato, talvolta verbalmente, talvolta per mail, ai lavoratori la sospensione degli spettacoli. In qualche caso non hanno detto nulla, hanno semplicemente smesso di pagare i lavoratori.
Con l’entrata in vigore del DL 17 marzo 2020 n. 18, che dispone misure specifiche per i lavoratori dello spettacolo, è fondamentale capire chi ha un contratto di natura dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L’articolo 38, infatti, dispone al punto 1 una indennità di 600 euro a fronte di precisi requisiti, ovvero aver maturato 30 giornate contributive ENPALS nel 2019, aver avuto per lo stesso anno un reddito inferiore a 50.000 euro, non essere pensionato, non percepire il reddito di cittadinanza (art. 31). Il punto 2 del medesimo articolo 38 precisa che non hanno diritto all’indennità di 600 euro i “lavoratori titolari di rapporto dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
E’ necessario quindi capire chi ha alla data del 17 marzo 2020 abbia avuto un rapporto di lavoro dipendente. Non avendo ricevuto alcuna lettera di licenziamento, ai sensi della legge 604/1966 o della legge 223/1991 il lavoratore ragionevolmente deve individuare necessariamente negli ammortizzatori di cui all’art. 18 o 22 le tutele.
Ma quando i lavoratori hanno contattato le imprese, per sapere se le stesse avevano avviato le relative procedure, hanno ricevuto l’UNILAV da cui in molti casi risulta che il rapporto di lavoro si è chiuso con data antecedente al 17 marzo 2020. Ovvero che il rapporto di lavoro era cessato, i lavoratori non lo hanno appreso da una comunicazione scritta di licenziamento ma dall’UNILAV o gli è stato comunicato a voce.
La violazione gravissima delle procedure di licenziamento produce un grande danno ai lavoratori, che si aggiunge a quello provocato da una errata interpretazione dell’art. 19 del CCNL (allegato).
Queste violazioni sono doppiamente gravi perché questi soggetti sono sostenuti da fondi pubblici e perché si traducono nello scaricare sui lavoratori la gravissima crisi del comparto conseguente alle disposizioni per arginare l’epidemia.
Segnalo che proprio le modalità di assunzione in uso nel settore dello spettacolo, non regolate dal CCNL, rendono le misure individuate dal DL 18, un grande ostacolo per ottenere le tutele previste dalla stessa norma legislativa. Sono frequentissimi i contratti brevi, quindi aver individuato la data del 23 febbraio come quella in cui si doveva essere alle dipendenze del datore che richiede l’ammortizzatore e quella del 17 marzo, in cui la dipendenza implica l’impossibilità di ottenere l’indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo, costituisce di fatto la condizione per molti lavoratori di non aver accesso ad alcuna tutela.
Colgo l’occasione inoltre per segnalare che l’articolo 38, ponendo come requisito per ottenere l’indennità di 600 euro il limite delle 30 giornate contributive ENPALS per il solo 2019, rende di fatto impossibile per tanti operatori dello spettacolo ottenere tale indennità.
E’ la stessa INPS a dichiarare in aprile 2019, in sede di audizione presso la VII Commissione e la XI Commissione, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali nel 2017 avevano maturato 29 giorni di attività nell’anno, che per gli attori le giornate erano 16, per il ballo 41, per i direttori, maestri di orchestra, gli orchestrali 44.
La caratteristica del lavoro artistico è che solo una minima parte si traduce in un rapporto di lavoro. Tutta la fase precedente a tale rapporto di lavoro, ovvero quella di preparazione, di formazione non ha alcun riconoscimento.
E’ normale per artisti e tecnici avere alti e bassi nella professione.
Come è normale lavorare all’estero, in questo caso in pochi casi si paga il contributo in Italia.
Il lavoro autorale, che interessa gli artisti non è riconosciuto. Il caso del musicista che sta preparando un album, la coreografa che sta preparando uno spettacolo, dell’attore che sta scrivendo una sceneggiatura, non è considerato tempo di lavoro. Peraltro dobbiamo denunciare che laddove è possibile un riconoscimento del lavoro che si traduce in obbligo contributivo per i committenti, questi raramente riconoscono all’autore il contributo a proprio carico come da circolari INPS. In sostanza chiedono all’autore di pagarsi il contributo alla gestione separata, che è interamente a carico del lavoratore. Nei casi di adattamento cinematografico o sceneggiature il contributo deve essere versato all’Enpals, come da disposizioni dell’Istituto Previdenziale.
Gli artisti hanno generalmente aperto anche una posizione nella gestione separata dell’INPS perché compensano i redditi da lavoro dello spettacolo con quelli dell’insegnamento presso scuole di vario genere, o preparando gli allievi ad audizioni o per l’accesso alle accademie. Frequentemente sono chiamati a fare dei laboratori, a pagamento, che in realtà poi sono preparazione a spettacoli non gratuiti. Per gli attori è ancora diffusa in modo importante il sistema di pagamento forfettizzato delle prove. A fronte di diverse giornate di lavoro per prove vengono riconosciute poche giornate contributive.
Devo anche denunciare una quota grandissima di lavoro nero nella musica, che non è imputabile ai lavoratori ma è sistematica, perché mai si è operato per determinare anche le misure per ottenere una emersione da una condizione che vige da sempre. Una recente ricerca della Fondazione DOC quantifica l’evasione nel settore musicale tra 1,8 e 2,7 miliardi di euro.
Una ricerca della SLC CGIL, presentata nel 2017, che si basava su un’intervista di lavoratori, presentava questi dati:
Nel ribadire che le imprese violano in modo diffuso, le leggi e i contratti nazionali, anche se per ottenere i finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo devono dichiarare che rispettano i CCNL ove esistenti, che questi lavoratori non hanno specifiche tutele, denunciamo che questa crisi sta facendo cadere molti lavoratori in povertà. Gli effetti dell’epidemia hanno determinato che loro si fermassero prima degli altri e purtroppo sappiamo che ricominceranno molto dopo a lavorare. Il rischio concreto è che la loro condizione drammatica si protrarrà per molti mesi.
Ci auguriamo quindi un intervento dei Ministeri per ripristinare condizioni di correttezza e misure straordinarie a sostegno di questi lavoratori.
Emanuela Bizi SLC CGIL Nazionale
Alle rispettive Presidenze di:
Spett.le. Anica
Spett.le. Apa
Spett.le. Ape
Spett.le. Agis
Spett.le. CNA
Spett.le. AGCI-Culturalia
Spett.le. Confcooperative Cultura Turismo e Sport
Spett.le. Culturmedia Legacoop
Oggetto: Emergenza Covid-19
Le scriventi Segreterie Nazionali di SLC/CGIL FISTel/CISL UILCOM/UIL, a fronte del " Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID - 19 negli ambienti di lavoro" tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo 2020, ritengono necessario sottoscrivere un accordo che ne recepisca le linee guida di indirizzo e ne ampli le regole adattive per rispondere al meglio alla specificità produttiva del Settore, dove la persona è spesso strumento di lavoro e il contatto fisico ne è una delle caratteristiche prevalenti.
Riteniamo necessario predisporre al più presto quanto previsto al punto 13 del protocollo che prevede la costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle specifiche regole da adottare al fine di prevenire la diffusione del Virus nelle singole realtà produttive, e che veda la partecipazione attiva dei nostri rappresentanti sindacali aziendali e, dove non presenti, dei rappresentanti territoriali, nell'ambito dell'articolazione delle nostre strutture (che nel caso sarà nostra cura indicare) affinché siano in condizione di interfacciarsi con i responsabili della sicurezza aziendale e le personalità sanitarie competenti in materia al fine di produrre le condizioni più efficaci di prevenzione.
Nel rimanere da subito a disposizione per le vie telematiche su quanto sopra richiesto, cogliamo l'occasione per inviare un sincero augurio di buona salute a tutti.
P. le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL
Emanuela Bizi Giovanni L. Pezzini Giovanni Di Cola
Umberto Carretti Fabio Benigni Roberto Corirossi