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Verbale di Accordo

Roma, 11 gennaio 2021

tra

TI Sparkle S.p.A.

e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni, unitamente alle RSU Sparkle

Scopo del presente accordo è definire modalità di rientro in sede – per i lavoratori che oggi operano da remoto 5 giorni a settimana – che possano garantire un graduale ripristino delle attività in presenza mantenendo, al contempo, il rispetto dei protocolli di prevenzione sanitaria e il più alto livello possibile di tutela della salute per le persone.

Confermando in pieno la validità e l’applicazione, a regime, del modello di lavoro agile sperimentale previsto dall’accordo del 24 settembre 2020, alla luce della perdurante incertezza normativa derivante dall’evoluzione della situazione sanitaria, le Parti condividono l’opportunità di integrare tale modello prevedendo una fase intermedia con avvio previsto al termine dello stato di emergenza, e della normativa speciale relativa al Lavoro Agile ad esso collegata. La fase intermedia terminerà al superamento degli obblighi di distanziamento sociale e dei Protocolli Covid legati all’attuale stato di emergenza sanitaria.

A tale scopo le Parti definiscono la modifica di quanto previsto dall’art. 1 “Prosecuzione del lavoro agile” secondo quanto di seguito riportato. Resta inteso che tutto quanto previsto dai richiamati accordi del 24 di settembre 2020 e qui non espressamente richiamato deve intendersi confermato.

Art. 1 Prosecuzione del lavoro agile

Fermo restando il perimetro organizzativo ad oggi abilitato a svolgere lavoro agile, a partire dal termine dello stato di emergenza e della disciplina speciale del lavoro agile (ad oggi fissato al 1° febbraio 2021 ex art. 1 comma 3, lettera 6 bis, della L. 159/2020) e fino al termine di applicazione dei Protocolli Covid, sono definite le seguenti modalità di svolgimento della prestazione da applicare - previa sottoscrizione dell’accordo individuale – prioritariamente al personale operante presso le sedi delle 6 città interessate dal progetto desk sharing (Roma, Milano, Torino, Bari, Napoli, Palermo) e successivamente in via graduale sulle altre sedi:

a) per ogni settimana, 4 giorni da remoto presso un luogo all’esterno dei locali aziendali ed 1 giorno presso la sede aziendale;

b) su base mensile, il 75% presso un luogo all’esterno dei locali aziendali e il 25% presso la sede aziendale (ad esempio una settimana al mese) negli ambiti organizzativi nei quali le attività svolte sono etero organizzate ed è indispensabile garantire il presidio in specifici archi orari di cui all’art. 16 dell’accordo sperimentale del 24 settembre 2020;

c) in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo individuale al termine dello stato di emergenza e della disciplina speciale del lavoro agile, lo svolgimento della prestazione lavorativa avverrà sempre in sede.

Allo scopo di approntare quanto necessario per un tempestivo avvio dello svolgimento della prestazione lavorativa in sede, sarà avviata a breve, la campagna per la sottoscrizione relativa al regime transitorio del presente accordo e contestualmente al regime sperimentale di cui all’accordo del 24 settembre 2020, il cui avvio è previsto al termine dell’obbligo di applicazione dei Protocolli Covid.

Letto, confermato e sottoscritto.

per TI Sparkle S.p.A.                                                                                                                                                                    per SLC-CGIL
                                                per FISTel-CISL
                                                per UILCOM-UIL
                                                per UGL Telecomunicazioni
                                                RSU Sparkle

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