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Organizzazione

Sindacato Lavoratori Comunicazione

STATUTO SLC

(Adeguato ai sensi del DL 460/97, in sede di CDN SLC del 11/12/1998)

TITOLO I

Principi costitutivi

Art. 1 – Definizione

1. Il Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione (SLC) è l’organizzazione sindacale dei lavoratori di tutti i settori che operano ai vari livelli nel sistema delle comunicazioni.
2. SLC è un’organizzazione sindacale di natura programmatica, unitaria, laica, democratica, plurietnica, di donne e uomini. Ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenza contro le donne e per orientamento sessuale ed identità di genere. Ripudia fascismo e razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali. Promuove la lotta contro ogni forma di discriminazione,
3. SLC aderisce alla CGIL della quale è espressione tra i lavoratori della categoria, accettandone lo Statuto e il regolamento elettorale.
4. Si impegna, pertanto, a realizzare insieme con la CGIL le finalità che la stessa si propone.
5. L’adesione a SLC è volontaria ed avviene, su richiesta. mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della Lega SPI, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. e può essere negata o revocata nei casi e con le modalità di cui all’articolo 3 dello statuto della CGIL.
6. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell’essere credente e non credente.
7. L’adesione a SLC comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
8. SLC è giuridicamente e finanziariamente autonomo con proprio fondo distinto da quello della CGIL.
9. SLC ha sede in Roma.
10. Possono aderire a SLC le lavoratrici e i lavoratori di:
Aziende postali e bancoposta, Aziende di telecomunicazioni, Aziende di emittenza radiotelevisiva, Aziende cartarie, cartotecniche, grafiche e editoriali periodiche, Aziende editrici anche multimediali, Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, Aziende del settore della pubblicità, Aziende informatiche e gestione banche dati; Aziende videofonografiche, aereofotogrammetriche e di fotolaboratori, Aziende cinematografiche;
le lavoratrici e i lavoratori degli:
Enti teatrali,
Enti musicali;
le lavoratrici e i lavoratori che svolgono:
Attività dello sport e del tempo libero, Ippica e Case da Gioco,
Attività audiovisuali e multimediali,
Attività di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografico,
Attività teatrali,
Attività musicali;
le lavoratrici e i lavoratori della:
Società Italiana Autori e Editori (SIAE).
gli Attori,
le lavoratrici e i lavoratori del Fumetto,
gli artisti della Musica,
gli Scrittori
11. È affiliato a SLC il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (SINAGI), il quale ha stipulato con SLC un proprio protocollo di affiliazione, contenente le indicazioni politiche e le norme che regolano i reciproci rapporti, che viene approvato dal rispettivo Comitato Direttivo Nazionale.
12. SLC stipula convenzioni con Associazioni Professionali nei settori della Comunicazione.

Art. 2 - Principi fondamentali

1. Per quanto riguarda i principi fondamentali, solidarietà internazionale, principali campi di iniziative di azione, unità sindacale, autonomia sindacale, democrazia sindacale, diritti e doveri degli iscritti, incompatibilità, provvedimenti disciplinari, autonomia amministrativa, contributi, compiti dei designati in organismi, coordinamenti donne, strutture organizzative o di servizio o sezioni di lavoro valgono le norme espresse dallo Statuto della CGIL.

TITOLO II

Delle strutture e delle forme organizzative

Art. 3 - Struttura organizzativa

1. SLC si articola nei seguenti livelli:                                                                                                                                                                                        - Azienda o luogo di lavoro,
- Dimensione Pluriterritoriale in accordo con le CGIL regionali e SLC Nazionale (centri regolatori), Comprensorio o Provincia o Area Metropolitana; Regionale, qualora la maggioranza qualificata dei ¾ del coordinamento regionale abbia deciso in accordo con la CGIL regionale e SLC Nazionale (centri regolatori) la realizzazione del livello congressuale regionale in rapporto con gli Statuti regionali della Confederazione,
- Nazionale.
2. In tutti i luoghi di lavoro l’Assemblea delle iscritte e degli iscritti costituisce la rappresentanza di base SLC e la sua prima istanza congressuale.
3. L’Assemblea alla scadenza congressuale elegge il Comitato delle iscritte/iscritti che costituisce la prima istanza congressuale.
4. L’elezione dei Comitati delle iscritte/iscritti e la convocazione dell’Assemblea sono regolate dallo Statuto della CGIL.
5. In assenza di strutture unitarie il Comitato delle iscritte e degli iscritti svolge il ruolo e le funzioni di delegazione trattante SLC.

TITOLO III

Organi

Art. 4 - Il Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze delle strutture organizzative SLC.
2. Il Congresso di base nei luoghi di lavoro è composto dall’Assemblea generale delle iscritte e degli iscritti; il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare o essere eletti è riservata alle iscritte e agli iscritti SLC.
3. Il Congresso di dimensione pluriterritoriale, comprensoriale o provinciale o di Area Metropolitana è composto dalle delegate e dai delegati elette/i nelle assemblee di base
4. Il Congresso Regionale (se ripristinato tale livello come da art. 3) è composto dalle delegate e dai delegati elette/i dai congressi comprensoriali o provinciale o di Area Metropolitana.
5. Il Congresso nazionale è composto dalle delegate e i delegati elette/eletti nei Congressi comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane o regionali (se ripristinato tale livello).
6. Il Congresso SLC è convocato in concomitanza con il Congresso CGIL.
7. Almeno due mesi prima della data fissata il Comitato direttivo nazionale comunicherà l’ordine dei lavori e le norme di massima per l’effettuazione del Congresso SLC.
8. I Congressi ai vari livelli possono essere convocati in sessione straordinaria su deliberato del Comitato Direttivo dell’istanza corrispondente o dietro richiesta di 1/10 delle iscritte/iscritti.

Art. 5 - Congressi comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane e/o regionali

1. I Congressi comprensoriali o provinciali o di Aree Metropolitane sono convocati dai rispettivi organi direttivi in preparazione del Congresso nazionale; provvedono ad eleggere: Assemblee Generali, Comitati Direttivi, fissandone preventivamente il numero dei componenti, e il Collegio dei sindaci revisori; provvedono ad eleggere i componenti del Coordinamento regionale.
2. Congressi regionali (ove ripristinato tale livello) come da art. 3, provvedono a eleggere: Assemblee Generali, Comitati Direttivi, fissandone preventivamente il numero dei componenti, e il Collegio dei sindaci revisori.
3. Le norme per l’organizzazione dei Congressi comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane o regionali e per l’elezione dei delegati a detti congressi, applicative del presente Statuto, sono competenza dei rispettivi Comitati Direttivi, che devono stabilire il rapporto tra numero delle iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere.

Art. 6 - Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale SLC è il massimo organo deliberante del sindacato lavoratori della comunicazione ed ha i seguenti compiti:
1) determinare la politica di SLC da seguirsi da parte di tutta l’organizzazione.
2) eleggere l’Assemblea Generale, il Comitato direttivo nazionale, il Collegio dei sindaci revisori, il Collegio di verifica.
3) deliberare sulle modifiche allo Statuto con la maggioranza qualificata dei 3/4.
2. Il Congresso può decidere, a maggioranza degli aventi diritto, di delegare al Comitato direttivo la decisione di affiliazione internazionale o di partecipazione a tali organismi; quest’ultimo delibererà con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

Art. 7 - Organi direttivi ed esecutivi

1. Organi deliberanti nazionali, comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane o regionali (se ripristinati), di SLC sono:
- le rispettive Assemblee Generali che saranno composte:
in un numero non superiore al doppio del CD di riferimento che ne fa parte ed a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro
- i rispettivi Comitati Direttivi.
2. È organo esecutivo e di direzione operativa:
- la Segreteria.

Art. 8 - Comitato direttivo e Assemblea Generale nazionale

1. Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante di SLC tra un Congresso e l’altro.
2. Ad esso è affidato il compito di direzione del sindacato lavoratori della comunicazione nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso nazionale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui SLC si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso nazionale.
3. È eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti.
4. Le vacanze, che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di 1/3 dei suoi componenti e per sostituzione decisa dal Comitato direttivo medesimo.
5. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise, fino al massimo di 1/10 del numero fissato dal Congresso.
6. La composizione del Comitato Direttivo e, più in generale, degli organi direttivi ai vari livelli dovrà prevedere la presenza di lavoratrici e di lavoratori in produzione secondo le norme statutarie previste dallo Statuto della CGIL. La valorizzazione delle delegate e dei delegati di posto di lavoro, sia componenti RSU che i Comitati degli iscritti, prevedono una percentuale minima obbligatoria nel Comitato Direttivo del 30%, fatto salvo quanto previsto per l’AG come previsto nell’articolo
7. Esso elegge nel suo seno un presidente e due vice presidenti ai quali compete garantire il suo funzionamento sulla base delle modalità previste da un Regolamento che il Direttivo stesso dovrà assumere con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.
8. Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria nazionale almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da 1/4 dei componenti del Direttivo stesso.
9. Ogni componente del Comitato Direttivo ha diritto a partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle strutture territoriali SLC e prendervi la parola.
10. Il Comitato direttivo nazionale si pronuncia su tutte le questioni che sono regolate dal presente Statuto e dalle deliberazioni congressuali.
11. Il Comitato Direttivo definisce le linee generali della contrattazione collettiva riguardanti tutte le categorie dei lavoratori interessati.
12. Il Comitato Direttivo studia i problemi generali, economici, tecnici, professionali, artistici, sociali riguardanti le varie categorie e stabilisce la relativa linea di condotta.
13. Il Comitato Direttivo promuove tutte le iniziative - a tutti i livelli - al fine di fare avanzare il processo di unità del sindacato.
14. Il Comitato Direttivo richiede periodicamente al Collegio dei sindaci una relazione sull’attività amministrativa di SLC.
15. Il Comitato Direttivo approva il bilancio preventivo di SLC entro il mese di dicembre di ogni anno, presentato dalla segreteria, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 giugno di ogni anno approva il bilancio consuntivo riferito all’esercizio precedente.
16. Il Comitato Direttivo viene preventivamente informato di ogni decisione di natura finanziaria (quali ad esempio: accensione mutui, fidi bancari, compravendite immobiliari, prestiti o contributi a strutture SLC) al fine di stabilirne la sostenibilità di bilancio.
17. Il Comitato Direttivo delibera sulle percentuali di riparto della canalizzazione, di applicazione delle regole amministrative in conformità alla Legge 460 del 1997.
18. Il Comitato Direttivo provvede alle designazioni e alle nomine dei rappresentanti di SLC in seno ad organismi nei quali il sindacato ha parte responsabile o per i quali tale rappresentanza sia prevista.
19. Il Comitato Direttivo elegge inoltre gli Ispettori SLC in coerenza con articolo 21 statuto CGIL:
20. Il Comitato Direttivo designa i rappresentanti di SLC negli Organismi internazionali.
21. Il Comitato Direttivo deve altresì assolvere tutte le funzioni che esorbitano dalle ordinarie attribuzioni della Segreteria.
22. La riunione del Comitato direttivo è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti salvo quanto diversamente previsto all’ultimo comma dell’art. 6 del presente Statuto.
23. Il Comitato direttivo nazionale risponde della propria attività al Congresso nazionale.
24. Il Comitato direttivo nazionale può articolarsi in commissioni di lavoro con funzioni di elaborazione di proposte e di iniziative nell’ambito degli indirizzi e delle scelte stabilite dal Congresso.
25. Dopo tre assenze non giustificate si decade dall’organismo (il Regolamento definirà le tipologie di assenze da considerarsi giustificate).
26. L’Assemblea Generale elegge un presidente e due vice presidenti ai quali compete garantire il suo funzionamento.
27. L’Assemblea Generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria nazionale.
28. L’Assemblea Generale elegge il Segretario generale e la Segreteria nazionale.
29. L’Assemblea Generale viene convocata di norma una volta all’anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell’attività sindacale, impostare iniziative di portata generale, verificare il complesso dell’attività sindacale.

Art. 9 - Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale SLC è l’organo esecutivo e di direzione operativa del sindacato dei lavoratori della comunicazione e risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale.
2. È eletta dall’Assemblea Generale nazionale che ne fissa la composizione.
3. La Segreteria funziona collegialmente ed attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale, assicura la direzione quotidiana delle attività di SLC, mantiene un contatto permanente con tutte le istanze nazionali e periferiche dell’organizzazione e con i Coordinamenti di azienda e i Comitati di settore.
4. La Segreteria nazionale si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.
5. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
6. La Segreteria nazionale SLC provvede al funzionamento dei Dipartimenti e uffici del sindacato, stabilisce e nomina il relativo personale e ne fissa la retribuzione attuando il Regolamento vigente in CGIL; è responsabile delle pubblicazioni di SLC. Altresì, comunica a tutte le strutture dell’organizzazione gli incarichi con relativi compiti e/o deleghe con la data di inizio incarico reiterata ad inizio di ogni anno solare qualora intervenga in forma pluriennale (tali comunicazioni debbono essere inviate anche alle Aziende nel caso in cui l’incarico è assolto da un distaccato da posto di lavoro, come previsto dalle normative vigenti).
7. Il Segretario generale rappresenta legalmente SLC di fronte a terzi e in giudizio per tutte le materie ad eccezione di quelle elencate al comma successivo, che possono essere delegate.
8. La rappresentanza legale di SLC può essere delegata ad altra persona, nominata con formale delibera della segreteria nazionale SLC, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza sul lavoro. Con analoga delibera la segreteria nazionale SLC può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina. Di tali delibere viene formalmente informato il comitato direttivo nazionale SLC.
9. In caso di impedimento o di assenza tale rappresentanza è delegata al Vicesegretario o ad altro componente la segreteria nazionale.

Art. 10 - Collegio di verifica

1. Il Collegio di verifica si compone di membri effettivi e supplenti.
2. La sua composizione numerica è quella definita dall’articolo 29 dello statuto della CGIL:
3. Esso è eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti tra le iscritte/iscritti con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
4. Nel caso che, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti il Collegio, il numero dei supplenti si riducesse, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.
5. Il Collegio di verifica, su richiesta di una o più iscritte/iscritti o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi, dei dirigenti e dei funzionari sindacali in relazione alle loro rispondenze alle norme statutarie e regolamentari ed alle decisioni regolarmente assunte dagli organismi da SLC, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
6. Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/e iscritti/e o che risulti lesivo per l’organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia.
7. Il Collegio di verifica di SLC ha giurisdizione sull’attività delle strutture categoriali di livello inferiore.
8. Contro le decisioni del Collegio di verifica di SLC è possibile il ricorso, in seconda ed ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.
9. Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
10. Le modalità di procedura e funzionamento interno del collegio di verifica sono determinate da un apposito regolamento proposto dallo stesso ed approvato dal comitato direttivo nazionale, secondo le indicazioni del Comitato direttivo della CGIL.
11. Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.
12. I componenti effettivi del Collegio di verifica sono invitati al Comitato Direttivo nazionale.

Art. 11 – Collegio dei sindaci e attività amministrativa

1. In ciascuna delle istanze che costituiscono la struttura organizzativa di SLC a cui quindi compete l’amministrazione di un fondo, si devono osservare le seguenti norme:
a) elezione da parte del Congresso, a voto palese, di un Collegio dei sindaci. Il Collegio nazionale dei sindaci è composto secondo quando definito dall’articolo 20 dello Statuto della CGIL, i quali non devono ricoprire responsabilità amministrative a qualsiasi livello dell’organizzazione, con il compito di controllare l’andamento amministrativo, la regolarità di tutte le spese, la esistenza e la destinazione delle eccedenze attive e degli accantonamenti;
b) compilazione annuale, a cura della Segreteria, dei bilanci consuntivo e preventivo, rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all’approvazione del Comitato direttivo nazionale, dei Comitati direttivi comprensoriali, provinciali o di aree metropolitane, corredate da una relazione del Collegio dei sindaci;
c) presentazione, da parte del Collegio dei sindaci revisori, al Congresso di una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro;
d) rendere pubblici agli iscritti i bilanci e il rendiconto;
e) il Collegio dei sindaci revisori nomina al proprio interno una Presidenza;
f) SLC non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo diverse disposizioni legislative;
g) Il patrimonio di SLC, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
h) la quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
2. Nell’ambito dell’autonomia giuridica e amministrativa delle strutture SLC, a fronte di eventuali decisioni amministrative assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti o comunque fuori dalle regole decise dall’organizzazione, che comportino oneri alle strutture dirette, SLC e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalla legge, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

Art. 12 – Ispettori

1. Il collegio degli ispettori è costituito secondo quando definito dall’articolo 21 dello statuto della CGIL. Gli ispettori sono scelti tra iscritti e iscritte, dotati dei requisiti di competenza necessari, che non ricoprano incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo. Il Collegio degli ispettori può avvalersi di competenze professionali esterne.
2. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti. La violazione di tale comportamento determina l’immediata verifica del Comitato direttivo nazionale.
3. Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione del regolamento del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti, Società e Associazioni, promosse dalle strutture territoriali e dai Coordinamenti regionali SLC, nonché quelli loro assegnati dal Comitato direttivo nazionale SLC.
4. L’attività degli Ispettori si sviluppa nei confronti delle strutture organizzative definite nell’articolo 3 del presente statuto.
5. La loro attività si svolge con visite programmate nel tempo oppure su esplicito mandato conferito dal Comitato direttivo nazionale SLC o dalla Segreteria nazionale SLC e ad essi riferiscono i risultati delle ispezioni, oltreché, se del caso, al Collegio dei sindaci di riferimento.
6. Rispondono del loro operato agli organi giurisdizionali interni.
7. Qualora nell’esercizio delle loro funzioni si ravvisino irregolarità si seguono le procedure previste dall’art.21 dello Statuto CGIL.
8. Le modalità di procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un regolamento da essi proposto e approvato dal Comitato direttivo nazionale.
9. Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo nazionale.

Art. 13 - Indennità di rappresentanza e gettoni di presenza

1. Tutte le indennità e gettoni di presenza a titolo di rappresentanza di SLC in seno ad organismi elettivi o di nomina vengono versate alle rispettive strutture di SLC.
2. Le somme percepite dai rappresentanti elettivi o di nomina nazionale dovranno essere versate al sindacato nazionale; le somme percepite dai rappresentanti elettivi o di nomina comprensoriale, provinciale o di area metropolitana o regionale dovranno essere versate ai sindacati comprensoriali o provinciali o di aree metropolitane o regionale. La rappresentanza di cui al primo comma del presente articolo non deve essere in contrasto con le norme di incompatibilità dello Statuto della CGIL.

Art. 14 - Sindacato di Dimensione Pluriterritoriale, Comprensorio o Provincia o di area metropolitana o regionale

1. Il Sindacato di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana o regionale, se deliberato, è costituito da tutti gli organizzati del Comprensorio o Provincia o area metropolitana o regione che eleggono nel Congresso rispettivamente: Assemblea Generale, Comitato direttivo, il Collegio dei sindaci revisori, i delegati al Congresso nazionale SLC e i componenti del Coordinamento regionale.
2. È ammesso far confluire, laddove se ne riscontri la necessità e l’intesa con le relative strutture della CGIL, in determinati comprensori, gli organizzati di altre aree comprensoriali limitrofe, ovvero nei casi in cui gli organizzati circoscritti in dette aree non rappresentino rilievo numerico e politico tale da far ritenere valida la costituzione di un livello organizzativo con piena autonomia.

Art. 15 - Comitato direttivo e Assemblea Generale di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana o regionale

1. Il Comitato direttivo di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana, nell’ambito delle rispettive Camere del Lavoro territoriali o regionale nell’ambito delle rispettive CGIL regionali, esercita l’iniziativa per quanto concerne l’azione tendente alla difesa e allo sviluppo dei diritti dei lavoratori, attraverso la promozione di organismi unitari nella generalità dei luoghi di lavoro e porta in discussione le proposte del Comitato direttivo nazionale e della Segreteria nazionale.
2. Il Comitato direttivo, approva il bilancio consuntivo e preventivo, rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno, predisposto ed elaborato a cura della Segreteria, secondo i criteri indicati dalla Camera del Lavoro territoriale o CGIL regionale, con le seguenti integrazioni: definizione, nell’ambito del bilancio preventivo, della destinazione delle risorse per il funzionamento degli eventuali Dipartimenti, uffici e coordinamenti che saranno costituiti.
3. Inoltre il Direttivo di Comprensorio o Provincia o di area metropolitana o regionale, se deliberato, nomina le rappresentanze non elettive del sindacato.
4. Il Comitato direttivo convoca il congresso ordinario e straordinario della categoria
5. L’Assemblea Generale elegge la Segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana o regionale e il Segretario Generale di SLC.
6. Laddove sono previsti i Coordinatori regionali la loro elezione viene effettuata dal Coordinamento regionale entro la prima convocazione utile o comunque nel periodo del trimestre successivo all’elezione del Coordinamento o dalle dimissioni del Coordinatore.

Art. 16 - Segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana

1. La Segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana è l’organo esecutivo e di direzione operativa e risponde della propria attività al Comitato direttivo comprensoriale o provinciale o di area metropolitana di SLC.
2. Stabilisce altresì, su proposta del segretario generale, le varie attribuzioni interne alla Segreteria stessa e provvede, laddove se ne ravvisi l’esigenza, al funzionamento dei Dipartimenti, uffici e coordinamenti di azienda e di settore.
3. Il Segretario generale rappresenta legalmente SLC di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza tale rappresentanza è delegata al vice segretario o ad altro componente della segreteria comprensoriale o provinciale o di area metropolitana.

Art. 17 - Coordinamento regionale

1. Prima dell’avvio dei Congressi comprensoriali il Coordinamento regionale uscente, sentiti i Comprensori o Province o aree metropolitane decide i criteri e il numero dei propri componenti da eleggere nei Comitati Direttivi comprensoriali una volta effettuati i rispettivi Congressi (Congressi di Comprensorio o Provincia o Area metropolitana); eventuali vacanze di componenti eletti che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, possono essere integrate per designazione da parte del Comitato direttivo del Comprensorio o Provincia o area metropolitana che ha eletto i componenti da sostituire.
2. I componenti del Coordinamento Regionale sono eletti a voto palese dai Comitati Direttivi delle singole strutture territoriali sulla base dei numeri di componenti ad essa spettanti.
■ Il Coordinamento, di concerto con i Comprensori o Province o aree metropolitane e previa verifica con i centri regolatori, si alimenta della quota di risorse finalizzate al proprio funzionamento e alle attività di carattere regionale.
■ elegge il Coordinatore regionale, su proposta dei centri regolatori, con le modalità previste dallo Statuto CGIL per l’elezione del Segretario Generale;
■ svolge funzioni di coordinamento regionale delle politiche categoriali e delle attività dei settori e di direzione delle politiche contrattuali laddove specificamente previsto dalla articolazione delle aree tematiche e/o delle aziende organizzate da SLC;
■ individua e fissa criteri organizzativi per il funzionamento di dipartimenti, settori e uffici utili allo svolgimento delle proprie funzioni operative e coordina l’attività organizzativa e di ripartizione e canalizzazione delle risorse. A tali fini, nell’ambito del Coordinamento può essere eletto un esecutivo.
■ Esclusivamente ai fini amministrativi, le risorse destinate al funzionamento del Coordinamento regionale costituiranno un capitolo specifico dei bilanci preventivo e consuntivo del capoluogo di Regione.

Art. 18 - Norme particolari

1. Il Sindacato dei lavoratori della Comunicazione (SLC) nella Provincia autonoma di Bolzano assume la denominazione: Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione/Gewerkschaft fur das Kommunikationswesen (GKW).
Art. 19 - Disposizioni finali
1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme previste dallo Statuto della Confederazione Generale Italiana del Lavoro.
2. In coerenza con lo Statuto CGIL e le Delibere regolamentari anche per i Coordinatori regionali o di settore valgono le norme di decadenza dall’incarico al compimento di due mandati congressuali e comunque degli otto anni.
3. Inoltre, il Comitato Direttivo nazionale è impegnato ad armonizzare il presente Statuto con quello approvato dal XVIII Congresso della CGIL; nonché ad apportare, con la maggioranza dei 3/4 dei voti dei componenti, le eventuali modifiche rese necessarie da decisioni assunte, in armonia con la CGIL, relative a nuovi assetti organizzativi del Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione (SLC).

(Norme transitorie)

1. Le norme relative ai due mandati congressuali e agli otto anni si applicano per ogni singolo incarico e a partire dall’approvazione dello Statuto del 3-12-2009.
2. Il Comitato Direttivo nazionale, sulla base delle competenze sancite dall’art. 11 dello Statuto CGIL, può adottare specifiche norme regolatorie sui criteri generali della materia.

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Terremoto: Cgil Cisl Uil, solidarietà e vicinanza a popolazioni colpite. Pronti a collaborare con Protezione civile

  25 Agosto 2016
Roma 24 agosto – Cgil, Cisl e Uil esprimono “cordoglio alle famiglie delle vittime e solidarietà e vicinanza alle popolazioni dei molti comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpite dal sisma”. “Il nostro pensiero e ringraziamento – aggiungono i...