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Produzione culturale

Spett.le MIC
c.a. Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo dott. Antonio Parente

OGGETTO: D.M. 25 ottobre 2021 recante modifiche al D.M. 27 luglio 2017.

Gentile Direttore,

con la presente le scriventi OO.SS. ritengono di doverLe rappresentare alcune considerazioni in relazione ad una specifica previsione del D.M. 25 ottobre 2021 recante modifiche al D.M. 27 luglio 2017.

In particolare, la modifica introdotta dall’articolo 1 lettera g) punto 2 del D.M. 25 ottobre 2021 all’articolo 12 co.2 lett. b) del D.M. 27 luglio 2017 consente “tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte” per i direttori artistici in luogo della precedente previsione che consentiva “una sola nuova prestazione artistica all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta”.

Tale misura riduce la potenziale redistribuzione dei budget verso il decentramento territoriale o ad altre realtà teatrali a favore dell’accentramento ad un unico soggetto artistico il quale, tra l’altro, dovrebbe rendere compatibili la regia di tre produzioni annuali con il ruolo di direttore artistico del teatro durante l’anno. Per alcuni teatri stabili o di dimensione nazionale riteniamo che ciò sia impossibile.

Ne consegue, inoltre, una programmazione ridotta e una importante ricaduta sui livelli occupazionali dovuta alla riduzione della diffusione e distribuzione delle occasioni di lavoro data dalle ridotte selezioni del personale artistico. L’accentramento a favore di un solo regista di tre produzioni annuali riduce la ricerca di personale artistico che non sia già conosciuto dal regista stesso, creando un meccanismo controproducente in termini di ricerca, innovazione, circolazione delle esperienze e creatività, nella direzione opposta agli obiettivi del FUS.

Una ulteriore considerazione riguarda il parametro di riferimento previsto nei decreti ministeriali, l’anno solare. Già il D.M. 27 luglio 2017 consente stagioni teatrali, che generalmente vanno da ottobre a maggio, nelle quali un direttore può arrivare a firmare ben tre regie: una di apertura stagione in ottobre, una a gennaio, che risulta come regia di un nuovo anno e una terza regia a maggio che è una ripresa dell’anno precedente. Paradossalmente, la previsione contenuta nel D.M. 25 ottobre 2021, portando a tre il limite delle prestazioni per anno solare, consentirebbe, nella stessa stagione, da 4 o addirittura 6 prestazioni per lo stesso regista a stagione perché in anni solari diversi!

Dobbiamo segnalarle che la misura in oggetto sta provocando diversi malumori tra il personale artistico, per le succitate motivazioni che riducono l’accesso paritario al sistema pubblico.

Riteniamo pertanto doveroso, nel renderla partecipe di tali considerazioni, chiederle di intervenire per ripristinare condizioni di equità che riportino al più presto la spesa pubblica verso il giusto indirizzo.

Nel ringraziarLa per l’attenzione che Le riconosciamo da sempre verso le questioni poste, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Roma, 20 ottobre 2022

P. le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL               FISTEL-CISL               UILCOM-UIL
Sabina Di Marco               Sabria Sharif               Francesco Melis

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