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Servizi postali

IPOTESI CCNL IMPRESE SERVIZI POSTALI IN APPALTO

Sottoscritta il 14 luglio 2020, l’ipotesi di accordo tra SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST e FISE ASSOPOSTE, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, valido sino al 31.12.2021.

Obiettivi primari del negoziato sono stati il miglioramento della parte normativa ed economica, unitamente alla valorizzazione dell’affidabilità del nuovo CCNL, quale strumento per la salvaguardia degli obblighi contrattuali e legali da parte delle imprese del comparto, per una certezza retributiva e contributiva in favore dei Lavoratori coinvolti, nonché per una armonica attività concorrenziale tra le aziende.

A tal fine le parti hanno concordato di dar vita ad un Osservatorio Nazionale con il compito di monitorare, momento dopo momento, la coerenza delle fasi attuative rispetto all’impianto generale condiviso.

Per quanto attiene alla parte normativa, assumono particolare rilevanza:

• l’istituzione di un ulteriore livello retributivo, il 3° Super (parametro 127), al cui interno confluiscono gli operai altamente specializzati e gli autisti in possesso di patente catg. E;

• il totale finanziamento da parte delle Aziende aderenti all’Associazione Datoriale dei costi connessi all’acquisizione della carta di qualificazione del conducente e della patente C o E;

• in riferimento alle ore di lavoro supplementare, introdotta la maggiorazione del 15% a seguito del superamento del 35% della quantità di ore annue, nonché l’abbassamento dal 50% al 40% del limite sempre di ore annue per far scattare la maggiorazione del 20%. Al superamento della soglia del 40%, le Imprese avranno l’obbligo di informare le OO.SS. circa le motivazioni del ricorso al detto istituto;

• concordato l’aumento dell’orario minimo settimanale da 14 a 16 ore, da 24 a 28 ore su base mensile e da 288 a 300 ore su base annua;

• introdotta la possibilità di assumere personale con contratti a tempo determinato in specifici periodi e in località a maggior flusso stagionale, per attività legate al periodo, con annesso diritto di precedenza per eventuali ulteriori assunzioni a tale titolo;

• il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti di lavoro nella stessa azienda, superi il periodo di sei mesi, potrà vantare il diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dalla parte datoriale nei dodici mesi successivi;

• mantenuta la riduzione delle 64 ore (8 giornate) dell’orario di lavoro annuale anche nei confronti di coloro che verranno assunti in futuro;

• privilegiata la volontarietà e stabilito un criterio di rotazione nelle prestazioni di lavoro domenicale richieste dalla committenza, con il limite massimo di dieci giornate nel corso dell’anno;

• allargate le tutele per i lavoratori tossicodipendenti, affetti da etilismo e ludopatia, unitamente alla concessione di permessi per donazione sangue, donazione organi tra viventi e terapie salvavita, in ossequio alle vigenti previsioni di legge;

• recepito il contenuto dell’accordo quadro interconfederale 25.01.2016, in materia di molestie e violenza sui posti di lavoro.

Per quanto attiene alla parte economica:

• incrementata l’indennità di mensa di euro 1 per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

L’indennità passa, quindi, dagli attuali 4 a 5 euro giornalieri;

• aumento del minimo tabellare di 50 euro per 3°livello, da riparametrare sugli altri livelli inquadramentali, da erogare in tre tranche.

Per quanto riguarda il pregresso (1.01.2017/31.07.2020), verrà corrisposta, pro-quota, una “Una Tantum” di 200 euro, da erogare in 4 tranche di 50 euro ciascuna.

Tale intesa rappresenta, a nostro avviso, un buon equilibrio tra le diverse posizioni dalle Parti, soprattutto per le difficoltà di contesto di questo settore, soggetto a profonda crisi ed inserito in un mercato sempre più caratterizzato da spinte concorrenziali e politiche tariffarie tendenti al continuo ribasso.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

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