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Accordo 1: fondo di solidarietà1

Accordo 2: fondo di solidarietà 2

Comunicato Slc

E' stato sottoscritto il giorno 27-6-2013 l’adeguamento del preesistente Fondo per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A,  alle previsioni di cui all’articolo 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92, con la contestuale estensione del Fondo a tutte le aziende del Gruppo Poste.

Il FONDO rappresenta una gestione dell’INPS.

1. Il Fondo provvede

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione europea;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ( analogia con cassa integrazione)

b) in via straordinaria: 1) all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito ( analogia con la mobilità).

Sostanzialmente si tratta di un sistema di ammortizzatori sociali a cui si aggiungono i percorsi di formazione e riqualificazione professionale.

L’attivazione delle misure di sostegno al reddito sarà possibile solo dinanzi ad un processo di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e a seguito di un ACCORDO SINDACALE, “nell'ambito del quale siano stati individuati una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali”.

Ciò vale a dire che, come avviene nei casi in cui un’azienda dichiari esuberi o necessità di accesso temporaneo alla cassa integrazione, le parti si incontreranno per definire quali strumenti adottare, per quale durata e la platea dei lavoratori interessati.

Ovviamente la platea complessiva di possibili destinatari delle misure di sostegno al reddito intese come “mobilità” sono coloro che, nell’arco di 60 mesi, potranno raggiungere i requisiti pensionistici.

Il Fondo viene finanziato con un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo  0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro provvederà ad un ulteriore contributo dell’1,50% qualora dovesse procedere ad applicare le misure di sostegno al reddito.

Nei casi di sospensione temporanea dell’attività lavorativa o riduzione oraria (Cassa integrazione) al lavoratore sarà corrisposto un importo pari all’80% della retribuzione con i massimali previsti dalla legge per la CIG.

In caso di erogazione di assegni per il sostegno al reddito (mobilità) il Fondo erogherà i seguenti importi:

-per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata ( ex pensione di anzianità) prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario

-per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia:

1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

Il Fondo ha una durata di 12 anni e, qualora dovessero modificarsi la normativa inerenti i Fondi di solidarietà bilaterali o le normative in materia di accesso al trattamento previdenziale, le parti si riuniranno per valutare le ricadute ed i necessari conseguenti adeguamenti del Fondo in essere.

Segreteria Nazionale SLC CGIL - Area Servizi

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